PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Anno di Galileo Galilei).

      1. Il 2009, anno in cui ricorre il quarto centenario della composizione del Sidereus Nuncius, opera fondamentale di Galileo Galilei, con la quale il grande scienziato aderisce alla teoria copernicana, è dichiarato anno di Galileo Galilei. Per la preparazione e l'organizzazione degli eventi legati a tale ricorrenza e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 è concesso al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 10 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per il 2006, 2 milioni di euro per il 2007, 3 milioni di euro per il 2008 e 4 milioni di euro per il 2009.

Art. 2.
(Comitato per le celebrazioni).

      1. È istituito, con sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato per le celebrazioni dell'anno di Galileo Galilei, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo rappresentante e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante, dai presidenti delle regioni Toscana e Veneto o da loro rappresentanti, dai sindaci di Pisa, Firenze e Padova o da loro rappresentanti, dai rettori delle università di Pisa, Firenze e Padova, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e da un rappresentante italiano dell'Unione astronomica internazionale.
      2. Qualora lo ritengano opportuno, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati possono

 

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designare, quali ulteriori componenti del Comitato, un proprio rappresentante.
      3. I rappresentanti delle altre amministrazioni, enti, istituti od organismi proponenti le iniziative celebrative di cui al comma 4, lettera a), partecipano alle riunioni del Comitato inerenti le iniziative medesime.
      4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

          a) valutazione e approvazione delle iniziative proposte per la celebrazione dell'anno di Galileo Galilei, che possono essere avviate anche antecedentemente all'anno 2009, individuando quelle per le quali si reputa opportuno chiedere l'alto patronato del Presidente della Repubblica;

          b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

          c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni od organismi pubblici e privati;

          d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;

          e) individuazione, anche tramite un concorso nazionale di idee, di un apposito logo che caratterizzi, in maniera tipica ed esclusiva, le iniziative celebrative approvate dal Comitato;

          f) determinazione delle condizioni e delle modalità di utilizzo del logo di cui alla lettera e);

          g) promozione di carte-valori postali commemorative del grande scienziato pisano o celebrative dell'anno di Galileo Galilei;

          h) realizzazione e aggiornamento di uno specifico sito INTERNET quale punto di riferimento per la documentazione relativa alla vita e alle opere del grande scienziato pisano nonché per la diffusione delle iniziative celebrative;

 

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          i) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle varie iniziative celebrative.

      5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la eventuale individuazione di uffici di rappresentanza decentrati.
      6. Gli oneri relativi a ciascuna iniziativa celebrativa sono cofinanziati dagli enti proponenti secondo una quota stabilita dal Comitato, al quale, a tale fine, è consegnata all'atto della proposta una scheda tecnica concernente i costi dell'iniziativa medesima e la relativa disponibilità di copertura.
      7. Il Comitato è tenuto a trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre 2009 un rendiconto analitico delle spese e una relazione sulle iniziative promosse.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per il 2006, 2 milioni di euro per il 2007, 3 milioni di euro per il 2008 e 4 milioni di euro per il 2009, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.